Statuto Fondazione Claudio Ciai

Repertorio n.   21674

Raccolta n. 9.900

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di aprile (9/4/2014).

Davanti a me ALESSANDRO BALDESI notaio in Arezzo, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Arezzo, alla presenza  dei testimoni, a me noti ed idonei, signori

- ROSSI Annamaria; 
- RABAZZI Amanda;

si sono costituiti i signori:

- TRAMBUSTI Daniela;
- CIAI Francesco;
- BINI Giovanni;
- CHIRICI Giuliana; 
- CIAI Mauro;                    
- OLMI Patrizia;
- RANIERI Michele;
- TRAMBUSTI Beatrice.

Io notaio sono certo identità personali dei suddetti costituiti, i quali dichiarano di essere tutti cittadini italiani.
Innanzitutto, la signora TRAMBUSTI Daniela dichiara di voler promuovere l'istituzione di una Fondazione con le finalità specificate in appresso, mettendo a disposizione della stessa i mezzi patrimoniali necessari per lo svolgimento dell'attività, e quindi, ciò premesso e confermato, assumendo la stessa TRAMBUSTI Daniela la figura del "fondatore", dispone quanto segue.

1) E' costituita la Fondazione "FONDAZIONE CLAUDIO CIAI - ONLUS" avente sede in Comune di Firenze (FI);

2) La Fondazione utilizza nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l’acronimo ONLUS, a rappresentare la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

La Fondazione ha durata illimitata nel tempo.

La Fondazione è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dal D. Lgs. 460/1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente atto comprensivo dello statuto trascritto in calce.

La Fondazione ha le finalità, gli scopi e l'operatività di cui all'articolo 2 dello statuto trascritto in calce al presente atto.

3) La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto trascritto in calce al presente atto.

4) Il "fondatore" dispone che il Comitato Direttivo, quale organo amministrativo della Fondazione,  sarà composto dai seguenti numero 8 (otto) membri, che dureranno in carica come previsto nel detto Statuto:

- Trambusti Daniela
- Ciai Francesco
- Bini Giovanni
- Chirici Giuliana
- Ciai Mauro
- Olmi Patrizia
- Ranieri Michele
- Trambusti Beatrice

tutti come sopra costituiti e generalizzati, conferendosi a Francesco CIAI la carica di Presidente ed a Michele RANIERI la carica di Vicepresidente.    

I nominati amministratori accettano le cariche conferite, dichiarando di possedere tutti i requisiti a ciò necessari.  

5) Per conseguire gli scopi della Fondazione, il "fondatore",  costituisce il patrimonio iniziale della Fondazione, conferendo la complessiva somma di Euro 10.000 (diecimila virgola zero zero) dichiarando che la stessa è già stata depositata presso la Banca Cassa di Risparmio Di Lucca Pisa Livorno, Agenzia 1 – Firenze, nel conto corrente provvisorio n. 2666 e ciò in attesa dell'apertura di specifico conto corrente intestato alla Fondazione una volta ottenuto il riconoscimento dalla competente Autorità.

6) I costituiti provvederanno allo svolgimento di tutte le pratiche occorrenti ai fini del conseguimento della personalità giuridica della Fondazione medesima, riservandosi peraltro di apportare al presente atto, comprensivo dello statuto qui in appresso trascritto e quindi anche a quest'ultimo, tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero a tal fine richieste dalle competenti Autorità.

7) Imposte e spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della Fondazione.

Si chiedono le agevolazioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 346/90 nonché tutte le altre agevolazioni previste dal D.Lgs. 460/1997.

Il presente atto verrà denunciato a cura di me notaio ai sensi dell'art. 3 disp. att. C.C. entro 30 (trenta) giorni da oggi al Prefetto competente.

8) L'organizzazione e il funzionamento e ogni altro elemento della Fondazione sono disposti e disciplinati dal seguente statuto:

"Statuto della "FONDAZIONE CLAUDIO CIAI - ONLUS"

Titolo I

Art. 1 - Denominazione - sede – durata

Su iniziativa della signora TRAMBUSTI Daniela, nel prosieguo detta "fondatore", è costituita la "FONDAZIONE CLAUDIO CIAI - ONLUS”, con sede in Firenze (FI), (d’ora in avanti detta anche più semplicemente "Fondazione").

La Fondazione utilizza nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l’acronimo ONLUS, a rappresentare la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".
La Fondazione ha durata illimitata nel tempo.

La Fondazione è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dal D. Lgs. 460/1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente Statuto.

Titolo II

Art. 2 - Finalità

La fondazione non ha fini di lucro, né in modo diretto né in modo indiretto, in quanto opera nel settore della assistenza sociale e socio-sanitaria (come infra meglio specificato) il tutto per il perseguimento, in via esclusiva di finalità di solidarietà sociale.

La fondazione potrà operare in campo nazionale ed internazionale.

La finalità della Fondazione è quella di aiutare chi si è trovato a dover affrontare situazioni simili a quella che ha causato la scomparsa del signor Claudio Ciai, nato in Firenze il 12 gennaio 1958, deceduto in Firenze il 19 marzo 2014. Più precisamente, quindi, la Fondazione ha lo scopo e l'oggetto di coadiuvare il sostentamento e recupero di persone che hanno subito incidenti stradali e/o sul lavoro riportando lesioni cerebrali e/o disabilità permanenti.

La fondazione, pertanto:

- si rivolge ai familiari delle persone che hanno subito incidenti stradali e/o sul lavoro, riportando gravi lesioni cerebrali, mette a loro disposizione il bagaglio di conoscenze maturate nei quattro anni trascorsi a cercare per il suddetto signor Claudio Ciai le cure più adatte a garantirgli, se non la guarigione, una vita dignitosa accanto ai suoi cari;

- raccoglie e condivide informazioni sui luoghi di assistenza socio-sanitaria, in Italia e all'estero, sulle opportunità per coprire almeno in parte le spese da sostenere, sulle eventuali azioni legali da intraprendere per far valere i diritti dell'assistito e dei suoi familiari;

- intende fornire una guida a chi si trova improvvisamente dinanzi a situazioni d'emergenza e senza alcun punto di riferimento, nella consapevolezza che una mano tesa è un aiuto prezioso per non sentirsi soli dinanzi al dramma di una persona non più autonoma ma ancora viva.

La fondazione è apartitica, apolitica ed aconfessionale.

La fondazione si propone di sviluppare e approfondire le tematiche di cui sopra, inerenti il proprio scopo attraverso:

-    la collaborazione con Enti pubblici al fine di coordinare, valorizzare e sostenere programmi, progetti ed attività tesi alla produzione e rappresentazione delle finalità di cui sopra;

-    l’organizzazione di campagne di raccolta di fondi da destinare agli scopi istituzionali della fondazione;

-    il finanziamento di attività di ricerca svolte direttamente dalla fondazione o altri enti pubblici o privati, fondazioni ed associazioni incluse;

-    l’organizzazione di seminari o convegni, congressi, tavole rotonde, corsi di formazione, di perfezionamento e preparazione ed inchieste, munendosi di tutti i mezzi necessari ed adottando tutte le opzioni utili per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto; 

-    l’organizzazione di appuntamenti ed eventi, anche nell’ambito scolastico, per sensibilizzare i giovani alle tematiche della Fondazione e più in generale la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, verso categorie di persone disabili, attraverso il loro coinvolgimento in convegni, manifestazioni culturali e conferenze, in collaborazione anche con altri enti che abbiano fini in armonia con quelli della Fondazione;

-    locare e noleggiare attrezzature e software ad Università, Istituzioni culturali e di ricerca, Enti e Società pubbliche e privati, Studi professionali ed Associazioni;

-    l’attuazione di borse di studio, la diffusione dell’attività di educazione e divulgazione anche attraverso iniziative di carattere editoriale e, quindi, la redazione e la diffusione di dispense, riviste, libri, anche attraverso Internet, e qualsiasi materiale di documentazione attinente; compresa la loro produzione e cessione, attraverso ogni tipo di canale;

-    farsi carico della gestione diretta od indiretta di strutture che svolgano attività di diffusione, di studio, e di tutela della ricerca scientifica e culturale;

-    la promozione della costituzione e della partecipazione ad Enti ed organizzazioni aventi finalità congrue con gli obiettivi della fondazione;

-    l'acquisizione di strutture e risorse strumentali in genere necessarie al perseguimento delle proprie finalità;

-    potrà compiere tutti gli atti strumentali alla  propria missione od idonei a migliorare il perseguimento del proprio oggetto.

La Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali sopra evidenziate, ad eccezione delle attività direttamente connesse, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 10 – quinto comma D. Lgs. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni nonché di qualsiasi altra norma inderogabile di legge e segnatamente in materia di ONLUS.

Titolo III

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal capitale conferito all’atto della costituzione. 
Il patrimonio potrà essere incrementato con:

a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla  Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;

b) lasciti e donazioni con destinazione vincolata;

c) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali e destinate espressamente a patrimonio.

E’ comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio. 
La Fondazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:

- rendite patrimoniali;

- contributi, rette e tariffe di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che  private, associazioni, fondazioni e comunque da Enti di ogni natura;

- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;

- entrate derivanti dall’erogazione di servizi, prestazioni ed attività connesse in linea con le finalità istituzionali e normative;

- raccolte pubbliche di fondi;

- convenzioni con enti pubblici e privati nazionali e stranieri;

- finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Comitato Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

Per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, la Fondazione dispone, oltreché degli avanzi di gestione, degli eventuali utili e dei proventi del proprio patrimonio, di ogni altro bene (non destinato ad incrementare il patrimonio) di cui venga ad essere titolare, ma con esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, e comunque nel rispetto dell’art. 10 – sesto comma D. Lgs. 460/1997 e di ogni altra disposizione di legge in tema di ONLUS.

In ogni caso la Fondazione si dichiara obbligata ad impiegare gli avanzi di gestione, eventuali utili e rendite, esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, comunque di pubblica utilità.

Titolo IV

Art. 4 - Soci Sostenitori

Partecipano alla Fondazione, oltre al "fondatore", anche coloro che aderiranno successivamente, quali Sostenitori.

Ottengono la qualifica di Sostenitori le persone fisiche e le persone giuridiche, sia pubbliche che private, che condividono le finalità della Fondazione e contribuiscono al perseguimento degli scopi della stessa, con un versamento in denaro o con attribuzione di beni nella misura non inferiore a quella che verrà determinata dal Comitato Direttivo, ovvero con attività di particolare rilievo.

I nominativi dei Sostenitori sono contenuti in apposito Registro che viene aggiornato annualmente sulla base delle disposizioni emanate dal Comitato Direttivo.

L’entità dei versamenti e l'attribuzione della qualifica di sostenitore è deliberata dal Comitato direttivo nei tempi e con le modalità previste nel regolamento di amministrazione.

Il "fondatore" è incluso per diritto tra i Sostenitori della Fondazione.

I Sostenitori sono riuniti in Assemblea per la nomina dei membri del Comitato direttivo di loro competenza (intendendosi, per "membri del Comitato Direttivo di loro competenza", tre soggetti e non più di tre), secondo le modalità indicate nel regolamento di amministrazione della Fondazione; con il regolamento di amministrazione sono, inoltre, definite le ulteriori attribuzioni dell’Assemblea dei Sostenitori nel rispetto dei limiti previsti nel presente Statuto.

Le persone giuridiche stanno nell’assemblea dei Sostenitori con i propri rappresentanti legali o con persone dagli stessi delegate.

Titolo V

Art. 5  - Organi

Sono Organi della Fondazione:
- il Comitato Direttivo (Organo amministrativo)
- il Presidente
- il Vice presidente
- l’Assemblea dei Sostenitori
- il Revisore Unico

Titolo VI

Art. 6  - L’Assemblea dei  sostenitori

Partecipa di diritto all’Assemblea dei sostenitori il "fondatore". 

L’Assemblea dei Sostenitori riunisce tutti coloro che hanno conferito alla Fondazione beni e risorse economiche in misura pari o superiore a quella stabilita dal Comitato Direttivo per l’attribuzione della qualifica.

L’Assemblea costituisce luogo di confronto e di dibattito sulle strategie della Fondazione per tutti coloro che hanno dimostrato di avere interesse al perseguimento delle finalità istituzionali.

L’ammissione nell’Assemblea dei Sostenitori è deliberata dal Comitato Direttivo ed è attestata dall’iscrizione nell’apposito albo predisposto presso la sede della Fondazione.

I Sostenitori hanno pari diritti e dignità e possono essere eletti nel Comitato direttivo indipendentemente dall’ammontare complessivo dei rispettivi conferimenti.

Possono essere ammessi nell’Assemblea dei Sostenitori anche i rappresentanti legali delle persone giuridiche che si trovino nelle condizioni di cui al presente articolo; questi ultimi possono essere sostituiti da propri delegati o aventi causa.

Art. 7  Funzionamento e compiti dell’Assemblea dei Sostenitori

L’Assemblea dei Sostenitori è convocata almeno una volta all’anno per l’esame del bilancio d’esercizio e per la formulazione di proposte ed osservazioni inerenti alle attività ed alle iniziative che la Fondazione intende perseguire nel corso dell’esercizio seguente.

L’Assemblea dei sostenitori nomina i componenti del Comitato direttivo di propria competenza (intendendosi, per “membri del Comitato Direttivo di propria competenza”, due soggetti e non più di due) nella seduta immediatamente precedente la scadenza dell’Organo di amministrazione.

L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, previa deliberazione dell’ordine del giorno da parte del Comitato Direttivo. 

La convocazione dell’Assemblea è disposta  dal Comitato Direttivo ogni volta che lo ritenga utile e quando richiesto dalla legge; può essere altresì richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Comitato Direttivo ovvero da 1/10 (un decimo) dei componenti dell’Assemblea medesima ovvero su richiesta del Revisore Unico.

Sono compiti specifici dell’Assemblea dei Sostenitori:

a) la nomina di due componenti il Comitato direttivo;

b) la formulazione di osservazioni e indicazioni in ordine al bilancio d’esercizio redatto e approvato dal Comitato direttivo;

c) la formulazione di proposte inerenti al perseguimento delle attività e delle finalità istituzionali della Fondazione;

d) la formulazione di proposte in ordine alla gestione complessiva della Fondazione.

Le proposte e le osservazioni sono trasmesse senza indugio al Comitato direttivo per le valutazioni conseguenti, senza che questo configuri alcun obbligo di accettazione in capo al Comitato direttivo stesso.
La qualità di membro dell’Assemblea dei sostenitori non è trasmissibile. 

L’Assemblea coadiuva (ma solo come organo consultivo senza poteri vincolanti) il Comitato direttivo nel garantire le finalità della Fondazione e nell’individuare e fissare gli indirizzi generali della stessa.

La convocazione dell’Assemblea è fatta a mezzo raccomandata, fax ed e-mail (purché idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento), spedita almeno 8 giorni antecedenti la data della riunione all’indirizzo, al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica comunicati al Comitato Direttivo e all’uopo iscritti in apposito registro.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal destinatario, in modo comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

L'Assemblea delibera: in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei membri, a maggioranza dei presenti; ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei sostenitori intervenuti, a maggioranza dei presenti.

E’ comunque valida l’assemblea, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i suoi membri nonché i membri del Comitato Direttivo e purché gli stessi si dichiarino tutti sufficientemente informati sulle materie da trattare e dichiarino di non opporsi alla loro trattazione.

Titolo VII

Art. 8 Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente è nominato dal “fondatore” tra i membri del Comitato Direttivo di sua espressione, dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

La seduta di insediamento è convocata dal Presidente uscente e presieduta dal membro del Comitato direttivo più anziano.

Spetta al Presidente:

a) determinare l’ordine del giorno delle sedute del Comitato direttivo;
b) convocare e presiedere le adunanze del Comitato direttivo;
c) curare l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo;
d) convocare l’assemblea dei Sostenitori;
e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
f) esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico della Fondazione;
g) sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza della Fondazione;
h) aprire e chiudere conti correnti bancari.

Titolo VIII

Art. 9 Il Vice presidente

Il Vice Presidente è nominato dal “fondatore” tra i membri del Comitato Direttivo di sua espressione, dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice presidente; il regolamento di amministrazione definisce le condizioni di assenza e di temporaneo impedimento del Presidente.

Titolo IX

Art. 10 Il Comitato direttivo

La Fondazione è retta da un Comitato direttivo, che ne costituisce l’organo di amministrazione, composto da 8 (otto) membri che durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Il primo Comitato Direttivo è nominato nell'atto costitutivo dal “fondatore”.

I Comitati direttivi successivi al primo saranno sempre composti da 8 (otto) membri, dei quali numero 5 (cinque) nominati dal "fondatore" e numero 3 (tre)  nominati dall'Assemblea dei Sostenitori.

I componenti del Comitato Direttivo nominati dal "fondatore" restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione, secondo quanto sopra previsto, e possono essere riconfermati; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Comitato Direttivo a cura del "fondatore", previa richiesta inoltrata almeno sei mesi prima dal Comitato in carica.

I componenti del Comitato Direttivo nominati dall'assemblea dei sostenitori restano in carica fino alla data di naturale scadenza e possono essere riconfermati. Il Comitato Direttivo provvederà, almeno sei mesi prima della scadenza, ad inoltrare richiesta all'assemblea dei sostenitori per la nomina degli amministratori di loro competenza.

Al di fuori di quanto sopra previsto, i membri del Comitato Direttivo cessano dall'incarico esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza pronunciata, per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla legge, dallo stesso Comitato Direttivo.  

In caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Comitato Direttivo, si provvede alla relativa sostituzione richiedendo la nomina del sostituto al soggetto cui compete la nomina dell’amministratore dimissionario o cessato.

Il Comitato direttivo delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Comitato direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.

Alle riunioni può partecipare il Revisore Unico.

Le funzioni di segretario del Comitato direttivo sono svolte da un consigliere, nominato all’inizio di ogni riunione, che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

Il Comitato direttivo può istituire commissioni o gruppi di studio al fine dell’istruzione di particolari tematiche gestionali ed organizzative.

Spetta al Comitato direttivo attuare la politica gestionale della Fondazione; esso è cioè l’organo cui compete l’amministrazione della fondazione. 

Spetta al Comitato Direttivo:

a) redigere ed approvare il rendiconto economico-finanziario annuale;
b) redigere ed approvare il documento di programmazione economica, comprensivo del bilancio inerente ed il programma di attività da realizzare;
c) approvare il regolamento di amministrazione;
d) determinare periodicamente le linee di ricerca e sviluppo delle attività della Fondazione;
e) determinare la misura dei conferimenti dalla quale consegue l’attribuzione della qualifica di Sostenitore; 
f) deliberare la nomina di nuovi Sostenitori;
g) nominare il Revisore Legale (Revisore Unico);
h) deliberare l’ordine del giorno dell’Assemblea dei Sostenitori;
i) approvare la relazione annuale sulle attività;
l) approvare i verbali delle proprie sedute;
m) definire la struttura operativa della Fondazione ed eventualmente stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
n) conferire, nelle forme previste dalla legge, eventuali deleghe al Presidente della Fondazione ovvero a singoli componenti del Comitato direttivo e con i limiti che saranno determinati nella delibera assunta dallo stesso organo di amministrazione e depositati nelle forme prescritte dalla legge.

Il Comitato Direttivo nomina, qualora lo reputi opportuno, l'addetto alla tenuta della contabilità ed il Direttore Tecnico, anche al di fuori dei propri membri, nonché attiva le consulenze amministrative-fiscali, gestionali e tutte quelle ritenute necessarie al perseguimento al meglio del fine della Fondazione. Le deleghe ed il funzionamento di tali figure sono disciplinate nel regolamento apposito.

Il Comitato direttivo deve essere convocato almeno due volte all’anno, rispettivamente per la redazione del bilancio di previsione e del bilancio e rendiconto economico-finanziario annuale ed inoltre, ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l’urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno due dei suoi componenti.

I verbali del Comitato direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri.

Articolo 11 - Funzionamento

I componenti del Comitato Direttivo nominati dal fondatore restano in carica come sopra previsto.
I componenti del Comitato Direttivo nominati dall’Assemblea dei sostenitori restano in carica come sopra previsto.

Articolo 12 - Adunanze del Comitato direttivo

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute urgenti.

Le adunanze delle sedute straordinarie sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno 15 (quindici) giorni prima delle sedute.

Gli inviti possono essere trasmessi anche con posta elettronica o con strumenti elettronici o informatici in grado di comprovare l’avvenuta trasmissione della convocazione.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal destinatario, in modo comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Alle riunioni può partecipare il Revisore Unico.

Articolo 13 - Deliberazioni del Comitato direttivo

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Titolo X 

Art. 14 - I gruppi di ricerca

Su proposta del Presidente in carica, il Comitato direttivo può istituire Gruppi di ricerca. Il Comitato direttivo determina la composizione, i compiti e le funzioni dei Gruppi di ricerca.

Titolo XI

Art. 15 Il Revisore Legale (Revisore Unico)

Il Comitato Direttivo nomina il Revisore Legale (Revisore Unico). Il Revisore resta in carica fino a revoca o dimissioni.

Ad esso spetta il compito di controllare la gestione amministrativa della Fondazione, di redigere una relazione al Comitato direttivo relativamente ai rendiconti preventivi e consuntivi approvati dal Comitato direttivo stesso. Per l’assolvimento del proprio mandato il revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della Fondazione.

Titolo XII

Art. 16 Emolumenti

Come previsto dalla legge, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo della fondazione non potranno essere assegnati emolumenti individuali annui superiori a quelli previsti dall’art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e da ogni altra disposizione di legge inderogabile in materia.

Titolo XIII 

Art. 17 Rendiconto economico – finanziario

Il rendiconto economico finanziario della Fondazione, che comprende l’esercizio che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della fondazione.

Ciò anche attraverso una separata relazione a questo allegata.

Il rendiconto economico finanziario deve essere relazionato dal Comitato direttivo all’Assemblea dei sostenitori e visionato dall’Organo di Revisione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, estensibile a 180 giorni nei casi previsti dalla legge.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Comitato Direttivo approva il bilancio di previsione relativo all’esercizio successivo recante fra l’altro l’indicazione dei criteri per la ripartizione degli interventi. 

Per le raccolte pubbliche di fondi, ai sensi e nei termini di cui all’art. 20  del dpr 29 settembre 1973 n. 600, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio verrà redatto un apposito e separato rendiconto relativo alle entrate ed alle spese di ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione.

Il bilancio della Fondazione è costituito dai documenti previsti dall’art. 2423 del Codice Civile in quanto applicabili; nella redazione del bilancio il Comitato direttivo si attiene alle prescrizioni ed ad ogni disposizione di legge in materia.

Il rendiconto economico finanziario, regolarmente approvato, deve essere debitamente trascritto nei libri della fondazione; rimane affisso nei locali della fondazione per almeno dieci giorni.

Nella tenuta dei libri e delle scritture contabili la Fondazione si adegua, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli artt. 2421 e 2435 del Codice Civile.

Titolo XIV

Art. 18 Scioglimento della Fondazione

La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari, ovvero, ne sia divenuta impossibile la realizzazione, e negli altri casi previsti dalla legge.

L’estinzione è deliberata dal Comitato direttivo con il voto di 2/3 (due terzi) dei membri in carica ed è accertata secondo le modalità di cui all’art. 6 D.P.R. 361/2000.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio netto residuo sarà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Titolo XV

Art. 19 disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, che scritto da me su venticinque facciate e parte della ventiseiesima fin qui di sette fogli, è stato da me letto, in presenza dei testimoni, ai costituiti, i quali, da me interpellati lo approvano, e con i testimoni e con me notaio lo sottoscrivono. La sottoscrizione avviene alle ore ventidue e minuti dodici.

Firmato:
Daniela Trambusti;
Francesco Ciai;
Giovanni Bini;
Giuliana Chirici; 
Mauro Ciai;                    
Patrizia Olmi;
Michele Ranieri;
Beatrice Trambusti;
Annamaria Rossi teste;
Amanda Rabazzi teste;
Alessandro Baldesi Notaio L.S.

Certifico che la presente copia è conforme al suo originale nei miei rogiti.

Si rilascia ad uso fiscale
Arezzo, 15 maggio 2014

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Francesco Ciai